16 - LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore
ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17 - OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da
un caso fortuito o di forza maggiore.
18 - RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere
contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà
altresì -a pena di decadenza- sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza.
19 - ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli
uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e
malattie.
20 - FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a
tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto,
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1,
n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne
le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite
alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi della Legge Nº 38 del 15 Febbraio 2006: “La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero."
Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet