1 - FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi
da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata
dalla L.27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile -
nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre
2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
2 - AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore
si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione
delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa
applicabile.
3 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione
degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a
terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso
un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di
un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4 - NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti
od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di
tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis) ....... che costituiscano parte significativa del
“pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita
di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod.
Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al
Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni
Generali di Contratto.
5 - INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori
da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma
fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art.
90 Cod. Cons.)
- l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità
del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6 - PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7 - PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo
del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione
ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui,
prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano
dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore
la risoluzione di diritto.